Normativa varia

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull’inquinamento acustico.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 254 del 30 Ottobre 1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:


Art. 1.
(Finalita’ della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 117 della Costituzione e’ il
seguente:
“Art. 117. – La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche’ le norme
stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivita’ umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita’ ed utilizzato per
le diverse attivita’ umane, fatta eccezione per gli ambienti
destinati ad attivita’ produttive per i quali resta ferma la
disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita’ produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e
le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attivita’ sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che
puo’essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita’
della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
puo’ essere immesso da una o piu’ sorgenti sonore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimita’ dei
ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per
l’ambiente;
h) valori di qualita’: i valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono
determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all’allegato A al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai
metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla
fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformita’ dei prodotti alle prescrizioni relative
ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei
dispositivi attestante l’avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore
stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilita’ extraurbana; la pianificazione e gestione del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita’ rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
6. Ai fini della presente legge e’ definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i
piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita’ di
controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico.
7. L’attivita’ di tecnico competente puo’ essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l’aver svolto attivita’, in modo non occasionale, nel
campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi e
da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita’ di cui al comma 6 possono essere svolte altresi’
da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore,
siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi
svolgano la propria attivita’ nel campo dell’acustica ambientale,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli che svolgono le attivita’ sulle quali deve essere effettuato
il controllo.

Nota all’art. 2:
– Il D.Lgs. n. 277/1991 reca:
“Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212”.

Art. 3.
(Competenze dello Stato)
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita’ e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all’articolo 2;
b) il coordinamento dell’attivita’ e la definizione della
normativa tecnica generale per il collaudo, l’omologazione la
certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del
contenimento e dell’abbattimento del rumore; il ruolo e la
qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita’ nonche’, per
gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione
relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli
circolanti su strada, avviene secondo le modalita’ di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’ e, secondo
le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico, tenendo
conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle
infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell’attivita’ di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell’attivita’ di
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento
provvede il Ministro dell’ambiente, avvalendosi a tal fine anche
dell’Istituto superiore di sanita’, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA), dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente (ANPA), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove
autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e
della navigazione, nonche’ degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori
determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita’ e, secondo le rispettive
competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore.
Per quanto attiene ai rumori originali dai veicoli a motore definiti
dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo;
f) l’indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione,
l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento
acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con
segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche’ la
disciplina della installazione, della manutenzione e dell’uso dei
sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e),
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e
strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province
e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all’articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi
natura e della relativa disciplina per il contenimento
dell’inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della
relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico,
con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di pro-
cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e
all’adozione di misure di controllo e di riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le
attivita’ aeroportuali e ai criteri per regolare l’attivita’
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente
disposizione per attivita’ aeroportuali si intendono sia le fasi di
decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e
prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimita’ degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche’ le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di
campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono
emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m),
sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e),
f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o
di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere
coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.

Note all’art. 3:
– La legge n. 349/1986 reca:
“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale”.
– Il D.P.R. n. 616/1977 reca:
“Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382”.
– Il D.Lgs n. 285/1992 reca:
“Nuovo codice della strada”. Il testo degli articoli 71,
72, 75, 79, 80, 155 e 156, cosi’ come modificati dal D.Lgs.
n. 360/1993, e’ il seguente:
“Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi). – 1. Le caratteristiche
generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione
dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i
sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di
concerto con il Ministro dell’ambiente per gli aspetti di
sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli
a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso
speciale, nonche’ i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di
concerto con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche’ le
modalita’ per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati decreti, se a cio’ non osta il diritto
comunitario, l’omologazione e’ effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio
europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per
l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti –
Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e
norme di unificazione riguardanti le materie di propria
competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un
rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal
regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Se i veicoli e i rimorchi sono
adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione
amministrativa e’ da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila”.
“Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi). – 1. I ciclomotori, i motoveicoli
e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il
motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto
superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi’ essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di
protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di
veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite
nel regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilita’. Possono
altresi’ essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e
disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto
applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresi’ essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti
dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
trasporti – Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalita’ stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti
e’ indicata la documentazione che l’interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi’
stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformita’
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalita’ dell’apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l’omologazione e’ effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio
europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per
l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per
uno dei dispositivi di cui sopra puo’ essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocita’ e fatti salvi
gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo’ essere
reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di
unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel
presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila”.
“Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita’ alla
circolazione e omologazione). – 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all’accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e’ limitato al
solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. con modalita’ stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto e’ indicata la documentazione che l’interessato
deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita’ tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita’ stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e’ indicata
la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art.
87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo’ essere riconosciuto in Italia a condizione di
reciprocita’.
6. L’omologazione puo’ essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalita’ previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell’ambiente”.
“Art. 79 (Efficienza dei veicoli a motore e loro
rimorchi in circolazione). – 1. I veicoli a motore ed i
loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti
in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a
quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono
corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto
riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la limitazione della rumorosita’ e delle
emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive
stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila”.
“Art. 80 (Revisioni). – 1. Il Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita’ per l’effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita’ e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita’ europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia’ sottoposti
nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia statale di
cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita’ ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell’ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo’ per
singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita’ nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita’ di commercio di veicoli,
esercitino altresi’, con carattere strumentale o
accessorio, l’attivita’ di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita’ di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi’ affidate in concessione ai consorzi
e alle societa’ consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro in modo da
garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita’ di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita’ tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita’
di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1
dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti
che l’impresa non sia piu’ in possesso delle necessarie
attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformita’ dalle prescrizioni vigenti, le
concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche’ quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti – Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita’ che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all’ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche’
l’attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra’ procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara’
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all’utente. Fino all’avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
Tale sanzione e’ raddoppiabile in caso di revisione omessa
per piu’ di una volta in relazione alle cadenze previste
dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell’esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.


15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalita’ stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentossantamila. Se nell’arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l’ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L’accertamento della falsita’ della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione
di revisione falsa e’ soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
a lire duemilionicentosessantamila. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI”.
“Art. 155 (Limitazione dei rumori). – 1. Durante la
circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia
dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore,
sia dal modo in cui e’ sistemato il carico e sia da altri
atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve
essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve
essere alterato.
3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione
sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti
sonori massimi di accettabilita’ fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico, antifurto
installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora
ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso,
non devono superare i limiti massimi di esposizione al
rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila”.
“Art. 156 (Uso dei dispositivi di segnalazione
acustica). – 1. Il dispositivo di segnalazione acustica
deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere
la piu’ breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di
segnalazione acustica e’ consentito ogni qualvolta le
condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine
di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne
ricorre la necessita’, il segnale acustico puo’ essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i proiettori di profondita’, nei casi in cui cio’
sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.
Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche,
e’ consentito l’uso dei proiettori di profondita’ a breve
intermittenza.
4. In caso di necessita’, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati
dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantaquattromila e lire
duecentosedicimila”.
– Il testo dell’art. 13 della legge n. 349/1986 e’ il
seguente:
“Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in
almeno cinque regioni sono individuate con decreto del
Ministro dell’ambiente sulla base delle finalita’
programmatiche e dell’ordinamento interno democratico
previsti dallo statuto, nonche’ della continuita’
dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere
del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro
novanta giorni dalla richiesta.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento”.

Art. 4.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio ed indicando altresi’ aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone
previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di
qualita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni
confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo
1991. Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone gia’
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di
risanamento di cui all’articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli
enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalita’, scadenze e sanzioni per l’obbligo di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, le
modalita’ di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita’ produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche’
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di
attivita’ produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a
quelli di cui all’articolo 7, per la predisposizione e l’adozione da
parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei
comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalita’ di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attivita’ temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) l’organizzazione nell’ambito del territorio regionale dei
servizi di controllo di cui all’articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di
cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorita’ temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
disponibilita’ finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le
priorita’ e predispongono un piano regionale triennale di intervento
per la bonifica dall’inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i),
per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico
di cui all’articolo 7 al piano regionale.

Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 1 della legge n. 146/1990 (norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione
di garanzia dell’attuazione della legge) e’ il seguente:
“Art. 1. – 1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione,
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla sa-
lute, alla liberta’ ed alla sicurezza, alla liberta’ di
circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione ed alla liberta’ di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l’effettivita’, nel loro contenuto essenziale, dei diritti
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell’art. 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della sa-
lute, della liberta’ e della sicurezza della persona,
dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la
sanita’; l’igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita’, nonche’ la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l’amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta’
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche’ ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta’ di
circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza
sociale, nonche’ gli emolumenti retributivi o comunque
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessita’ della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei
relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l’istruzione; l’istruzione
pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di
assicurare la continuita’ dei servizi degli asili nido,
delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche’ lo
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l’istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta’ di comunicazione;
le poste, le telecomunicazioni e l’informazione
radiotelevisiva pubblica”.
– La legge n. 142/1990 reca:
“Ordinamento delle autonomie locali”.

Art. 5.
(Competenze delle province)
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui
all’articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all’articolo
14, comma 1.

Nota all’art. 5:
– Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda nelle
note all’art. 4.

Art. 6.
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e
regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri
previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gia’ adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalita’ di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita’ produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche’
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di
attivita’ produttive;
e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte
dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;
h) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui
all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita’ temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i
regolamenti locali di igiene e sanita’ o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con
particolare riferimento al controllo, al contenimento e
all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione
degli autoveicoli e dall’esercizio di attivita’ che impiegano
sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facolta’ di
individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo
gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi’ gli interventi di risanamento acustico gia’ effettuati
dalle imprese ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti
interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a
quello necessario per completare il piano di ammortamento degli
interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle
regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a).

Nota all’art. 6:
– Per il titolo del D.Lgs. n. 285/1992 si veda nelle
note all’art. 3.
– Per il testo dell’art. 1 della legge n. 146/1990 si
veda nelle note all’art. 4.

Art. 7.
(Piani di risanamento acustico)
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), nonche’ nell’ipotesi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni
provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con
i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera i), e all’articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l’individuazione della tipologia ed entita’ dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare
individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
c) l’indicazione delle priorita’, delle modalita’ e dei tempi
per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la
tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico, all’adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo’ essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti
la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione
biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale
approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia
per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano
di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e’ allegata al
piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e’ adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all’art. 7:
– Per il titolo del D.Lgs. n. 285/1992 si veda nelle
note all’art. 3.

Art. 8.
(Disposizioni in materia
di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme
restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in
conformita’ alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su
richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o
delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali),
secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del
clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita’ produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche’ le
domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attivita’
produttive devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo e’ resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le
modalita’ di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle
attivita’ di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede
possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall’attivita’ o dagli impianti. La relativa
documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per
l’ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Note all’art. 8:
– Il testo dell’art. 6 della legge n. 349/1986 e’ il
seguente:
“Art. 6. – 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell’ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata su proposta del Ministro
dell’ambiente sentito il Comitato scientifico di cui al
succesivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita’ europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell’ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La
comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione
dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell’atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all’ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale.
L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu’
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche’
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita’
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell’ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell’ambiente, la questione e’ rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell’ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita’ ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312 (convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell’ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita’ delle leggi
vigenti, puo’ presentare in forma scritta, al Ministero
dell’ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall’annuncio
della comunicazione del progetto”.
– Il testo dell’art. 4 della legge n. 15/1968, (Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme) e’ il seguente:
“Art. 4 (Dichiarazione sostitutivo dell’atto di
notorieta’). – L’atto di notorieta’ concernente fatti,
stati o qualita’ personali che siano a diretta conoscenza
dell’interessato e’ sostituita da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevre la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita’ di cui all’art. 20”.


Art. 9.
(Ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita’ di
tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il
prefetto, il Ministro dell’ambiente, – secondo quanto previsto
dall’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del
Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attivita’. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta’ e’
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in
base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Nota all’art. 9:
– Il testo dell’art. 8 della legge n. 59/1987
(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell’ambiente) e’ il seguente:
“Art. 8. – 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell’art.
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino
situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si
possa altrimenti provvedere, il Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri eventualmente competenti, puo’
emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela
dell’ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo
non superiore a sei mesi”.

Art. 10.
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice
penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 9, e’
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di
immissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati
in conformita’ al disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e’
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo
11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e’ punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e’ versato
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni
per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa’ e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2, hanno l’obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del
rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell’ambiente con
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita’
e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attivita’ di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore. Per quanto riguarda l’ANAS la suddetta quota e’
determinata nella misura dell’1,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita’ di manutenzione. Nel caso dei servizi
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e’ demandato al Ministero dell’ambiente.


Art. 11.
(Regolamenti di esecuzione)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva
competenza, con i Ministri della sanita’, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del
contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per
attivita’ sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
nonche’ dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con
le direttive dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle
attivita’ delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Messaggi pubblicitari)
1. All’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma
2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. E’ fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di
trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le
sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74.

Note all’art. 12:
– Il testo dell’art. 8 della legge n. 223/1990
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
cosi’ come modificato dall’art. 3 del D.-L. n. 408/1992 e
dall’art. 9 del D.-L. n. 323/1993 e come ulteriormente
modificato dalla presente legge e’ il seguente:
“Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita’). – 1. La
pubblicita’ radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita’ della persona, non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e nazionalita’, non deve offendere convinzioni
religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente,
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne e’ vietato l’inserimento nei programmi di cartoni
animati.
2. La pubblicita’ televisiva e radiofonica deve essere
riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
2-bis. E’ fatto divieto alla concessionaria pubblica e
ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con
potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio delle Comunita’ europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE) l’inserimento di messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali e’ consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e
cinematografiche. Per le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti e’ consentita una
ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E’ consentita
una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell’opera supera di almeno venti minuti due o piu’ atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un’apposita commissione, composta
da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra
personalita’ di riconosciuta competenza, determina le opere
di alto valore artistico, nonche’ le trasmissioni a
carattere educativo e religioso che non possono subire
interruzioni pubblicitarie.
5. E’ vietata la pubblicita’ radiofonica e televisiva
dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni emana con proprio decreto norme
sull’inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita’ europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria pubblica non puo’ eccedere il 4 per
cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un’ora deve essere
recuperata nell’ora antecedente o successiva.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale non puo’ eccedere il 15 per
cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve
essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un
identico limite e’ fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell’art. 21, a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei concessionari privati non puo’ eccedere per
ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20
per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o
locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non puo’ eccedere il 20 per
cento di ogni ora di programmazione e il 15 di ogni ora e
di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora,
deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita’ da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e’ portato al 20 per cento se comprende forme di
pubblicita’ come le offerte fatte direttamente al pubblico
ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di
prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando
i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al
comma 7 per le forme di pubblicita’ diverse dalle offerte
di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il
tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non
deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita’, qualora siano comprese le altre forme di
pubblicita’ di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, e’ portato al 35 per cento, fermo
restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
gli spot di cui al comma 9.
9-quater. Ai concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di
cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
1993.
10. La pubblicita’ locale e’ riservata ai concessionari
privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i
bacini serviti. I concessionari privati che abbiano
ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 21, possono
trasmettere, oltre alla pubblicita’ nazionale, pubblicita’
locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l’interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita’ che impongono ai concessionari
privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
si intende ogni contributo di un’impresa pubblica o
privata, non impegnata in attivita’ televisiva o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita’ o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
la responsabilita’ e l’autonomia editoriale dei
concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all’inizio o alla fine del programma.
b-bis) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio
dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attivita’ principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi
pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della
durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di
affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, propone al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con
decreto, una piu’ dettagliata regolamentazione in materia
di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia
per i concessionari privati.
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il
Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli
introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi
che la concessionaria pubblica potra’ conseguire nell’anno
successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello
stabilito per l’anno precedente, la variazione percentuale
prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per
l’anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si
discosti da quello effettivo, il limite massimo degli
introiti pubblicitari per l’anno successivo terra’ conto
dell’aumento o della diminuzione verificatisi
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, art. 15, hanno validita’ fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
di cui al comma 13 dell’art. 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all’andamento del mercato
pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni
alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
18. L’art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e’
abrogato”.
– Il D.Lgs. n. 74/1992 reca:
“Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicita’ ingannevole”.

Art. 13.
(Contributi agli enti locali)
1. Le regioni nell’ambito dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da
effettuarsi dai comuni e dalle province per l’organizzazione del
sistema di monitoraggio e di controllo, nonche’ per le misure
previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1
del presente articolo, e’ data priorita’ ai comuni che abbiano
adottato i piani di risanamento di cui all’articolo 7.

Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente
legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu’ comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture
delle agenzie regionali dell’ambiente di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al
controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle
sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da
attivita’ svolte all’aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente
articolo ed il personale delle agenzie regionali dell’ambiente,
nell’esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza,
puo’ accedere agli impianti ed alle sedi di attivita’ che
costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e
i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale e’ munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall’ente o dall’agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non
puo’ essere opposto per evitare od ostacolare le attivita’ di
verifica o di controllo.

Nota all’art. 14:
– Il D.L. n. 496/1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61/1994, reca:
“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente”.

Art. 15.
(Regime transitorio)
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e
dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino
all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si
applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei
trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2,
e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il pi-
ano di risanamento acustico di cui all’articolo 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale
secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della
presente legge. Nel piano di risanamento dovra’ essere indicato con
adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla
presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono
adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del
territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione
del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.


Art. 16.
(Abrogazione di norme)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e’ emanato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli
atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Nota all’art. 16:
– Il testo del comma 2 dell’art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’
il seguente:
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari”.

Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 63):
Presentato dall’on. SCALIA ed altri il 15 aprile 1994.
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 19 novembre 1994, con
pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XI e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 21 settembre
1994; il 23 febbraio 1995; il 2, 8, 22 e 30 marzo 1995.
Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1995 (atto n.
63/A – relatori onorevoli CALZOLAIO e CASTELLI).
Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1995 in un
testo unificato con atti n. 198 (CALZOLAIO ed altri), n.
678 (DELLA VALLE e BERTUCCI) e n. 1490 (BENETTO RAVETTO ed
altri).
Senato della Repubblica (atto n. 1777):
Assegnato alla 13a commissione (Ambiente), in sede
deliberante, il 13 giugno 1995 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a, della giunta per gli
affari delle Comunita’ europee e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione il 19 e 27 luglio 1995;
il 19 e 20 settembre 1995 e approvato, con modificazioni,
il 21 settembre 1995.
Camera dei deputati (atto n. 63/B):
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 28 settembre 1995, con
pareri delle commissioni I, II, VII, X e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite il 4 e l’11 ottobre
1995.
Esaminato in aula il 16 ottobre 1995 e approvato il 18
ottobre 1995.