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Revisione dei Veicoli

La revisione periodica dei veicoli è prevista per:

  • ciclomotori;
  • motoveicoli;
  • autovetture;
  • autocaravan;
  • autocarri con massa complessiva inferiore o uguale a 3500 Kg;
  • carrelli appendice insieme agli autoveicoli ai quali sono agganciati

E’ obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Revisione annuale per:

· autocarri di massa complessiva superiore a 3500 Kg;
· rimorchi con massa complessiva superiore a 3500 Kg;
· taxi
· veicoli adibiti a noleggio con conducente
· autobus
· autoambulanze
· veicoli atipici

Revisione straordinaria per:

veicoli coinvolti in un incidente stradale che  hanno riportato danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc.). Può essere ordinata, ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada – comma 7, dall’Ufficio Motorizzazione su segnalazione  fatta dall’organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell’incidente.
L’ufficio invia una lettera d’invito al proprietario del veicolo affinchè  presenti la domanda sul modello TT2100 e paghi la  tariffa di revisione.
Il proprietario avrà  avuto cura di far eseguire i lavori di ripristino del veicolo ed di esibirà una dichiarazione dell’officina o la regolare fattura con la specifica degli interventi effettuati e degli elementi eventualmente sostituiti.
Il funzionario tecnico di turno si limiterà a controllare gli elementi oggetto dell’intervento di ripristino.
L’operazione di revisione straordinaria, normalmente, non copre la revisione periodica o annuale a meno che una di queste ultime non scada entro l’anno: in questo caso l’ufficio esegue anche tutti i controlli di rito.

La revisione dei veicoli è disciplinata dall”art. 80, comma 1, del Codice della Strada (DLGS 30 aprile 1992, n. 285)