vietati i botti a capodanno
Cronaca Normativa varia

Capodanno: vietati i botti. Ecco l’ordinanza

Vietati i botti a Capodanno, questo dispone l’ordinanza del Sindaco Gualtieri.
Si legge sul sito del Comune di Roma:

“Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2022” vige il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita…. Esordisce così il dispositivo dell’ordinanza sindacale n. 247 del 29 dicembre.

Il provvedimento entra nel dettaglio tipologico dei materiali, specificando puntualmente quelli vietati e le sanzioni per chi viola le regole stabilite.  Di seguito un breve estratto.

Cosa dice l’ordinanza:

che l’utilizzo di tali prodotti (fuochi pirotecnici) , non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all’integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;

Prosegue

che l’utilizzo di fuochi pirotecnici del tipo di quelli sopra sommariamente descritti è inoltre potenzialmente in
grado di provocare ingenti danni strutturali al patrimonio storico e archeologico di Roma Capitale sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all’accensione incontrollata di tali
prodotti;
che l’accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l’emissione di inquinanti nell’ambiente in
spregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;
che tra le categorie a maggiore rischio in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici
pirotecnici vi sono i minori;

Divieto assoluto di usare materiale esplodente

  1. Viene disposto il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti,
    ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di coppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
  2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza
    di cui all’articolo 57 TULPS;
  3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli
    cui gli articoli stessi sono espressamente destinati

Sanzioni fino a 500 Euro

L’inosservanza dell’ordinanza, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e il sequestro amministrativo del materiale esplodente, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Fonte: Comune di Roma