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Normativa varia

Bollo auto 2016. Cosa succede se si dimentica di pagare?

Il termine di prescrizione relativo alla riscossione del bollo automobilistico cambia nel 2016?

Purtroppo la risposta è negativa.
Anche per l’anno appena iniziato il termine di prescrizione dei bolli auto rimane triennale. anche se l’avviso di accertamento è diventato definitivo

Tali tempistiche, infatti, valgono anche nel caso in cui sia stato notificato, entro i termini, un avviso di accertamento, laddove, entro i successivi 3 anni, non sia intervenuto nessun altro atto interruttivo della prescrizione.

Questo è quanto confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la recente sentenza n. 3647/04/15, in base alla quale si deduce che, qualora siano trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento per le tasse automobilistiche, e (come detto) senza che siano stati notificati altri atti finalizzati alla riscossione, il credito risulta prescritto, anche se iscritto a ruolo e anche se presente nell’Estratto Conto Equitalia.

Nel caso il bollo auto non venga pagato, o ciò venga effettuato in misura inferiore al dovuto, l’azione da parte dell’Amministrazione Finanziaria per recuperare il relativo credito viene prescritta il terzo anno consecutivo a quello in cui sarebbe dovuto essere realizzato il pagamento, oppure a quello in cui è stato effettuato il pagamento inferiore.

A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente non paga il bollo auto nel 2012, e l’Agenzia delle Entrate non muove alcuna contestazione in merito entro il 31 dicembre 2015, nulla può essere più fatto per il recupero del credito, in quanto qualsiasi cartella, riguardante il medesimo credito, notificata dal 1° gennaio 2016 in poi non è più considerata legittima.

Anche nel caso risulti già regolarmente notificato, entro il termine dei 3 anni, un avviso di accertamento si applica lo stesso discorso, a patto però che all’avviso in oggetto non abbia fatto seguito nessun altro atto interruttivo della prescrizione entro i successivi 3 anni, i quali decorrono dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica.

In pratica, quindi, se si è dimenticato di pagare il bollo, ad esempio, nel 2010 e viene notificato un avviso di accertamento il 1° settembre 2013, il contribuente verrà considerato “libero” soltanto dal 31 dicembre 2016 in poi, in quanto deve essere computata quale data di decorrenza della prescrizione il 61° giorno consecutivo alla notifica. Dalla data in cui l’accertamento diventa definitivo, poi, devono trascorrere altri 3 anni.

In questo caso esemplificativo, pertanto, se nei confronti del suddetto contribuente venisse notificata una cartella durante il 2016 quest’ultimo sarà comunque costretto a  pagare il dovuto. Al contrario, se l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel dicembre 2013, il termine di prescrizione sarebbe caduto il 31 dicembre 2017, in quanto l’atto sarebbe stato definitivo nel 2014.

Attenzione, però, perché la normativa stabilisce termini di prescrizione diversi a seconda sia della tipologia dell’atto, che delle modalità di notifica.

Fonte: leggioggi.it

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