verbale accertamento
Per i cittadini

Il verbale di accertamento di una violazione




verbale accertamento
verbale accertamento

L’avviso per le violazioni relative alla sosta vietata, rilevate in assenza del trasgressore viene lasciata dall’agente in fase di accertamento. L’utente ha la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative, entro 5 giorni, utilizzando il modello prestampato lasciato dall’agente di polizia locale e, generalmente, apposto sul parabrezza del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

Se il pagamento viene effettuato entro i 5 giorni indicati, l’interessato potrà evitare di pagare le spese procedurali e di notifica del verbale.
In caso contrario, il verbale di accertamento della violazione verrà notificato successivamente con l’addebito delle spese procedurali e di notifica.

Il pagamento può essere effettuato :
• presso la cassa del Dipartimento Risorse Economiche/U.O. Contravvenzioni sita in via Ostiense, 131L Roma
• presso le Banche convenzionate
• presso gli uffici postali mediante bollettino di c/c allegato al modello redatto dall’accertatore
• presso le ricevitorie della Lis-Lottomatica S.p.A., mediante cartolina allegata all’accertamento di violazione.
Il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento; quando la violazione, invece, viene immediatamente contestata al trasgressore o autore materiale dell’illecito, il verbale deve essere notificato al responsabile in solido entro 100 giorni dal suo accertamento. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.

Il verbale può essere notificato da:
• agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
• messi di Roma Capitale
• tramite il servizio postale, con posta raccomandata.
Le notificazioni al domicilio non possono essere fatte prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00.
Il verbale può essere notificato, in assenza del destinatario, a una persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace. In mancanza delle persone di cui sopra, il verbale può essere notificato al portiere
dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
In assenza del portiere, la notifica può essere effettuata al vicino di casa che accetti di riceverla.
Se non è possibile eseguire la notifica per irreperibilità dell’interessato o per incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, il notificatore deposita copia dell’atto presso la Casa Comunale ed affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario. Del deposito viene data notizia all’interessato per raccomandata A/R.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l’impiegato non può effettuare la consegna del verbale al destinatario o ad altre persone che possono riceverla in sua vece, il plico viene depositato presso l’ufficio postale ed è attivata la procedura di notificazione per compiuta giacenza. Inoltre viene rilasciato l’avviso al destinatario, mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante un avviso di deposito lasciato nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, ufficio o azienda.



Quindi il plico viene depositato presso l’ufficio postale a disposizione del destinatario.
Il giorno successivo al deposito, a cura dell’ufficio postale, viene inviata al domicilio del destinatario un’ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia del deposito e si invita il destinatario a ritirare il plico (verbale) a lui destinato. Trascorsi
10 giorni dalla data di spedizione della seconda raccomandata, indicante la giacenza del plico presso l’ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, la notificazione si ha per eseguita.
Giova specificare che i 90 o i 100 giorni dalla data di infrazione si interrompono con la consegna del verbale alle Poste per la notifica (sentenza Corte Costituzionale 477 del 26/11/2002, recepita dall’art.149 c.p.c.). La data di consegna del verbale alle Poste è indicata nel verbale stesso e ciò significa che il cittadino può ricevere il verbale anche dopo suddetto termine.

La richiesta di annullamento di un verbale in sede di autotutela

Se la Polizia Locale di Roma Capitale verifica che nella redazione di un verbale è stato commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggere l’errore senza necessità di una decisione del giudice. Si tratta del c.d. potere di autotutela della Pubblica

Amministrazione, che può essere definito anche come la capacità riconosciuta dall’ordinamento all’amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività ed eventualmente correggerla, mediante l’annullamento o la revoca di atti ritenuti successivamente illegittimi a seguito di ricorso dell’interessato.

Come si paga

Il pagamento può essere effettuato:

• all’ufficio postale mediante conto corrente n. 2022, già allegato al verbale, redatto sia manualmente sia su modulo informatizzato
• direttamente alla cassa del Dipartimento Risorse Economiche/U.O. Contravvenzioni, via Ostiense 131L Roma
• qualora il conto corrente allegato si perda o si deteriori, si può effettuare il versamento con un altro bollettino di conto corrente postale indicando nella causale del versamento il numero e la data del verbale.
Con il pagamento integrale della sanzione amministrativa indicata nel verbale si estingue la sanzione; il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Il proprietario del veicolo, obbligato in solido con il trasgressore, che ha provveduto al pagamento in misura ridotta, può rivalersi nei confronti del trasgressore.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso, oltre che per le violazioni espressamente indicate dall’art. 202, comma 3 bis, del C.d.S., quando:
• il trasgressore non ha ottemperato all’invito a fermarsi
• il trasgressore si è rifiutato di esibire i documenti di circolazione previsti
• alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
In tutti i casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione deve essere trasmesso entro 10 giorni dall’identificazione del trasgressore al Prefetto che emette ordinanza d’ingiunzione di pagamento.

(Fonte Roma Capitale)

4 comments

  1. salve ho ricevuto verbale n XXXXXXXXXXX(avviso di accertamento n XXXXXXXXXXXXXXXX)ma io abito a brescia e non sono stato a roma ne io ne la mia macchina cosa devo fare per annullare la contravenzione grazie

  2. Buongiorno,
    sono il Sig XXXX Andrea ho riccevuto un verbale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sicuramente si tratta di nun grosso e gravissimo errore visto che io e la machina a cui e stato notificato la sanzione non sia mai andato a Roma chiedo che SI FACCIANO gli accertamenti anche nelle varie Agenzie di viaggio marittime visto che per arrivare a Roma dalla Sardegna bisogna prendere la nave quindi ci dovrebbe essere un biglietto con la targa del veicolo. chiedo ALL’AGENTE ACCERTATORE XXXXXXXXXXXXX DI FAR TUTTI GLI Accertamenti chiedo l’annullamento del verbale perché è un gravissimo errore. attento Risposta

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